Con la circolare n. 14/E/2015 l’Agenzia delle entrate chiarisce numerosi dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo. Confermate nel documento di prassi le anticipazioni contenute nell’Informativa confederale  n. 5/2015. In particolare, la circolare  chiarisce l’ambito oggettivo di applicazione del nuovo reverse charge: riferimento alla classificazione ATECO 2007 per individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici; estensione dell’inversione contabile alle manutenzioni e riparazioni. Viene anche fornita la definizione di edificio a cui le prestazioni devono fare riferimento. L’Amministrazione, infine, riconosce la non sanzionabilità per le irregolarità eventualmente commesse fino al 27 marzo 2015, data di emanazione del documento di prassi. La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 risolve numerosi dubbi sorti relativamente all’applicazione del reverse charge alle nuove fattispecie di operazioni, inserite dalla legge di stabilità per il 2015 negli articoli 17 e 74 del D.P.R. n. 633/72. Confermato, in linea generale, l’impianto interpretativo fornito nell’Informativa confederale n. 5/2015. Per completezza, si commentano le precisazioni contenute nel citato documento di prassi, integrando l’esposizione con alcuni esempi.

1.CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI SETTORI

I principali dubbi sorti in sede di applicazione della nuova norma, hanno riguardato la corretta individuazione dei settori di cui alla lettera a-ter), consistenti in pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, nonché la corretta definizione di “edifici” a cui tali prestazioni devono fare riferimento.

– La classificazione ATECO 2007

L’Agenzia delle entrate, nella circolare in commento, ha chiarito che al fine di definire in modo oggettivo il nuovo campo di applicazione del reverse charge, evitando incertezze interpretative, è  necessario fare riferimento alla classificazione ATECO 2007.

E’, quindi, sostanzialmente confermato quanto indicato nell’Informativa confederale n. 5/2015 (ad esclusione della prestazione di disinfestazione degli edifici, come indicato nel paragrafo 2).

 

– Prestazioni relative ad edificio

Le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento, considerate nella lettera a-ter), citata, sono soggette al reverse charge se “relative ad edifici”.

La definizione di “edificio” presa in considerazione dall’Agenzia delle entrate è quella contenuta nella risoluzione n. 46/E del 26 maggio 1998, che afferma:

 “Per quanto concerne, invece, il significato da attribuire alla nozione  di edifici   si fa presente che il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare  n. 1820   del   23   luglio 1960 ha precisato che per edificio e fabbricato si  intende  qualsiasi   costruzione   coperta,   isolata da vie o da spazi vuoti,  oppure separata   da   altre   costruzioni mediante muri che si elevano, senza  soluzione di   continuità,   dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o  più liberi accessi sulla via, e possa avere una o piu’ scale autonome.”

 L’Amministrazione finanziaria chiarisce, quindi, che il legislatore non ha voluto fare riferimento alla più ampia categoria di “immobili”, ma soltanto a quei fabbricati che, di fatto, sono coperti da un tetto e caratterizzati da muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta alla copertura.

Rientrano nella definizione di “edificio” sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).

Sono escluse  le prestazioni relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., a meno che non costituiscano parti integranti dell’edificio.

Rimane confermata l’esclusione per i cosiddetti macchinari “imbullonati”, ancorchè ancorati al suolo.

Quindi:

  • la piscina collocata nel seminterrato dell’edificio, o sul lastrico solare, costituisce parte integrante dell’edificio;
  • il giardino pensile (posto sul lastrico solare) costituisce parte integrante dell’edificio;
  • l’impianto fotovoltaico collocato sul tetto dell’edificio costituisce parte integrante del medesimo.

2.ERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Dal 1° gennaio 2015, la nuova lettera a-ter), dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia degli edifici (uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, etc. o parti di essi).

Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, e facendo riferimento ai codici ATECO 2007, le attività rientranti nell’ambito applicativo della disposizione sono contraddistinte dai seguenti codici attività:

 

Codice ATECO 2007 Descrizione e commenti
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)

 

L’Agenzia non ha ritenuto di ricomprendere nei sopraindicati codici rientranti nella lettera a-ter) l’attività di disinfestazione, contraddistinta dal codice 81.29.10.

Tali prestazioni di servizi, ancorchè relative ad edifici, continuano ad essere assoggettate ad IVA con le modalità ordinarie.

Si ribadisce che la prestazione di pulizia soggetta a reverse charge è quella relativa ad edifici, come sopra definiti.

Di conseguenza, è esclusa dall’inversione contabile la prestazione di pulizia resa nel cortile esterno all’edificio, o nel parcheggio scoperto dell’ufficio.

Esempio:

Prestazioni di pulizia effettuate verso un soggetto passivo in base ad un unico contratto, relative sia ai locali posti nell’edificio, sia al cortile/parcheggio esterno.

Occorre distinguere i corrispettivi soggetti a r.c. (per la pulizia dei locali posti nell’edificio), da quelli  soggetti ad IVA normale (per la pulizia del cortile/parcheggio esterno).

Occorre integrare il contratto con l’indicazione degli specifici corrispettivi.

 3.DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI

La nuova formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter), di nuova introduzione, dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzialmente l’estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto) relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione di impianti, e completamento di edifici resi a soggetti passivi IVA operanti in qualunque settore. Tali prestazioni, ora espressamente previste dalla nuova lettera a-ter), erano già ricomprese nella più ampia sezione F della tabella ATECO 2007 e, fino al 2014, applicavano il reverse charge solo in presenza di subappalto reso nei confronti di un appaltatore esercente un’attività riconducibile al settore edile (sezione F), ma anche se eseguite in strutture diverse da edifici (cfr. Informativa n. 5/2015).

L’individuazione di tali settori attraverso i codici ATECO 2007, operata dall’Agenzia nella circolare in commento, comporta l’applicazione del reverse charge alle attività di seguito indicate, semprechè effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, e a prescindere dalla tipologia contrattuale esistente tra le parti (appalto, subappalto, contratto d’opera).

 3.1 Demolizione (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Le prestazioni di demolizione sono individuate dai seguenti codici ATECO  2007:

 

Codice ATECO 2007 Descrizione e commenti
43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)

Non rientrano nella lettera a-ter) le prestazioni riconducibili:

  • alla preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno (codice 43.12.00),
  • le prestazioni di trivellazioni e perforazioni (codice 43.13.00), in quanto non relative ad edifici.

Tuttavia, poiché tali codici attività (43.12.00 e 43.13.00) rientrano nella sezione F Tabella ATECO, il reverse charge continua comunque ad applicarsi per effetto dell’articolo 17, comma 6, lettera a), alle condizioni ivi previste (quindi, se rese in subappalto nei confronti di un appaltatore con attività riconducibile alla sezione F).

Come pure alle prestazioni di demolizione relative a strutture diverse dagli edifici, continua ad applicarsi il reverse charge di cui alla lettera a) dell’art. 17, c.6, D.P.R. 633/72, se rese in subappalto nei confronti di un appaltatore con attività riconducibile alla sezione F.

 3.2 Installazione di impianti (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Le prestazioni di installazione impianti, rientranti nella lettera a-ter), sono individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

 

Codice ATECO 2007 Descrizione e commenti
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

 Manutenzioni e riparazioni:  rientrano nel reverse charge

Confermando l’orientamento espresso nell’Informativa n. 5/2015, sono soggette al reverse charge, di cui alla lettera a-ter), anche le prestazioni di manutenzione e riparazione, se espressamente menzionate nella codificazione ATECO 2007.

La scelta, operata dall’Agenzia, di individuare le attività soggette al reverse charge facendo riferimento alla classificazione ATECO, porta necessariamente ad includervi anche le manutenzioni e le riparazioni, quando ricomprese nella descrizione effettuata dall’ISTAT.

 Esempio:

Pulizia e controllo fumi di una caldaia situata in un ufficio: l’attività costituisce una manutenzione (obbligatoria, come chiarito nella risoluzione n. 15/E/2013) ed è riconducibile al codice 43.22.01 (che ricomprende le manutenzioni).

Di conseguenza, si applica il r.c. di cui alla lettera a-ter).

 Le prestazioni di servizi riconducibili ai codici attività sopraindicate, ma relative a strutture diverse da edifici, continuano ad essere fatturate con il meccanismo del reverse charge, di cui alla lettera a), in presenza delle condizioni ivi previste (cioè, subappalto nei confronti di un appaltatore con attività riconducibile alla sezione F). In mancanza di tali requisiti (ad esempio, in assenza di subappalto), si applica l’IVA con le modalità ordinarie.

Esempio:

Installazioni di impianti fotovoltaici (codice 43.21.01) su terreni.

La prestazione non rientra nel reverse charge di cui alla lett. a-ter), in quanto non relativa ad edifici: l’impianto è infatti realizzato su un terreno, anche se pertinenziale all’edificio stesso (la realizzazione dell’impianto sul tetto dell’edificio, come già chiarito al par. 1, rientra nel reverse charge, in presenza delle altre condizioni).

3.3 Completamento di edifici (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Le prestazioni di completamento di edifici, rientranti nella lett. a-ter), sono individuate dai seguenti codici attività:

 

Codice ATECO 2007  Descrizione e commenti 
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (con esclusione degli arredi)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

L’Agenzia ha chiarito che la posa in opera di arredi, rientrante nel codice attività 43.32.02, è esclusa dall’applicazione del meccanismo del reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento di edifici.

Per le operazioni sopraindicate, effettuate dal 1° gennaio 2015, l’IVA è assolta in reverse charge, di cui all’articolo 17, c. 6, lett. a-ter), a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore al committente (appalto, subappalto, contratto d’opera).

Le numerose realtà che possono verificarsi nel settore edile hanno portato l’Agenzia delle entrate ad introdurre delle semplificazioni in tutti i casi in cui, a fronte di un unico contratto, l’impresa esegue, nell’ambito di un’attività di costruzione o di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, lett. c), d), D.P.R. 380/2001, anche attività riconducibili a quelle di cui alla lettera a-ter (ad esempio, installazione di impianti, o intonacatura, etc.): in tali casi, l’Amministrazione ha previsto l’applicazione dell’IVA con modalità ordinaria a tutto il corrispettivo, senza dover differenziare i singoli importi e conseguentemente “spacchettare” la fattura.

 

Esempio:

Un’impresa effettua con un unico contratto di appalto un’attività complessa di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (lett. c, d, dell’art. 3, DPR 380/01) in cui è compresa anche l’installazione di impianti (di per sé, soggetta a reverse charge).

Per motivi di semplificazione, l’intera prestazione va fatturata con IVA.

Diversa da tale fattispecie è l’ipotesi in cui l’impresa di costruzione effettua la sola prestazione rientrante nella lett. a-ter (ad esempio, di intonacatura): in tal caso la medesima è fatturata con il meccanismo del reverse charge (se resa verso soggetti passivi IVA), mancando la fattispecie di una prestazione complessa con unico corrispettivo.

 Esempio:

Un’impresa con codice 41.20.00 (costruzione edifici), effettua la sola intonacatura di un edificio riconducibile al codice 43.31.00.

Se la prestazione di intonacatura è resa nei confronti di un committente soggetto passivo IVA, va fatturata in reverse charge.

Inoltre, se tali prestazioni di intonacatura sono effettuate sistematicamente, l’impresa deve richiedere un nuovo codice attività, presentando il relativo modello di variazione dati IVA.

 4.CESSIONE DI PALLET USATI

Per effetto dell’articolo 1, comma 629, lettera d), legge n. 190/2014, che ha modificato l’articolo 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/72, l’IVA è applicata dal cessionario, soggetto passivo d’imposta, alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo.

Tale disposizione, pur non modificando l’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, di fatto produce l’applicazione del reverse charge ad una nuova categoria, caratterizzata dalla  cessione di bancali in legno (pallet), richiedendo quale unica condizione che gli stessi  “siano recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”: è sufficiente, quindi, che il pallet non sia “nuovo”.

Come già anticipato nell’Informativa n. 5/2015, non rileva il fatto, richiesto per i rottami, di essere inutilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione: l’Agenzia, nel documento di prassi in esame, espressamente fornisce tale chiarimento.

5.SETTORE ENERGETICO

Le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, introducono il reverse charge, per un periodo di 4 anni (fino al 2018), alle seguenti cessioni:

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 Direttiva 2003/87/Ce, trasferibili ai sensi dell’art. 12  della medesima Direttiva (lett. d-bis);

  • Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lett. d-ter);
  • Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, c.3, lett. a), D.P.R. n. 633/72 (lett. d-quater).

Rientrano nella lettera d-ter):

  • i “certificati verdi” (che rappresentano la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili);
  • i “certificati bianchi” (attestanti il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della produzione);
  • le garanzie di origine (aventi lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o quantità di energia derivante da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico;
  • le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Relativamente alla lett. d-quater), l’Agenzia ha chiarito che nelle cessioni di gas non rientra il GPL  (gas di petrolio liquefatto), in quanto presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi o reti di gas naturale.

La qualifica di “soggetto passivo rivenditore”, richiesta dalla lettera d-quater), è verificata quando la principale attività del soggetto passivo in relazione all’acquisto di gas, energia elettrica, di calore o di freddo è costituita  dalla rivendita di tali prodotti, anche in presenza di un consumo personale degli stessi semprechè di trascurabile entità.

6.SOCIETA’ CONSORZIATE

Confermata l’estensione dell’interpretazione fornita con la  circolare n. 19/E/2007 anche alle nuove fattispecie di reverse charge: l’Agenzia precisa, infatti, che anche con riferimento alle nuove fattispecie di operazioni soggette a reverse charge, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, per il mandato senza rappresentanza.

Di conseguenza, qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.

7.REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Dal 1° gennaio 2015, alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici, l’IVA è applicata con la particolare modalità dello “split payment”, di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72, semprechè il cessionario o committente non sia debitore d’imposta.

Con il meccanismo dello split payment, viene accreditato al fornitore del bene o servizio soltanto l’importo del corrispettivo versato dalla Pubblica amministrazione, al netto dell’IVA indicata in fattura, che deve essere versata direttamente all’Erario da parte degli enti pubblici cessionari o committenti.

Lo split payment è applicabile a condizione che il cessionario o committente non sia debitore d’imposta, cioè le prestazioni di servizi o gli acquisti di beni ricevuti non devono essere assoggettati a reverse charge (come già chiarito nella circolare n. 1/E/2015).

E’ evidente che la Pubblica amministrazione acquista un bene o servizio in reverse charge unicamente se i medesimi sono acquistati dall’ente nell’esercizio della propria attività economica.

  1. REVERSE CHARGE E ACQUISTI PROMISCUI DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE

Qualora il committente-ente non commerciale acquisti beni o servizi destinati in parte all’attività istituzionale ed in parte all’esercizio di un’attività commerciale, ai fini delle modalità di applicazione dell’IVA occorre far riferimento a criteri oggettivi per distinguere la quota dell’unico corrispettivo soggetta a reverse charge, da quella soggetta ad imposta con modalità ordinarie.

Occorrerà fare riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, alla dimensione degli edifici interessati, etc.

 

Esempio:

Prestazione di servizi di pulizia eseguiti nei locali di un ENC in parte destinati ad attività commerciale (mq. 30)  ed in parte ad attività istituzionale (mq.370).

Il corrispettivo, unico, è pari a euro 7.200.

Occorre determinare, con criteri oggettivi (es.: metri quadri)  la quota di servizio imputabile all’attività commerciale (7.200 x 30/400= euro 540) e quella imputabile all’attività istituzionale (7.200 x 370/400= euro 6660).

 

 

  1. REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO

La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario (art. 1, c. 54, L. 190/2014) che esonera i contribuenti dal versamento dell’IVA e dagli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione, conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

 

 

Di conseguenza, nel caso di:

 

  • prestazioni rese da un soggetto forfetario: il reverse charge non è applicabile; la fattura è emessa senza addebito di IVA, con l’indicazione «operazione in franchigia da IVA»;

 

  • prestazioni rese ad un soggetto forfetario: il fornitore emette fattura in reverse charge; l’acquirente integra la fattura e diviene debitore d’imposta; deve corrispondere l’IVA non potendo esercitare il diritto a detrazione.

 

  1. SOGGETTI ESCLUSI DAL REVERSE CHARGE

La circolare n. 14/E/2015 conferma l’inapplicabilità del reverse charge nel caso di prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti.

 

Sono ad esempio esclusi dal reverse charge:

 

Ø  produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro (art. 34, c.6, DPR 633/72);
Ø  esercenti attività di intrattenimento a cui si applica l’art. 74, c.6, D.P.R. 633/72;
Ø  enti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91;
Ø  soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, o quelli che svolgono le altre attività di cui alla tab. C DPR 633/72 che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro (art. 74-quater, c.5, D.P.R. n. 633/72).

 

  1. REVERSE CHARGE ED IVA PER CASSA

L’opzione eventualmente espressa per il regime dell’IVA per cassa (o cash accounting) cessa di avere efficacia relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge.

La circolare n. 44/E/2012, ha infatti precisato che il regime dell’IVA per cassa (di cui all’art. 32-bis, D.L. n. 83/2012) non è applicabile alle operazioni per le quali l’IVA è applicata con regole peculiari, tra cui rientra quella del reverse charge.

Ai fini dell’applicazione del reverse charge, il momento di effettuazione va verificato secondo la regola generale prevista dall’articolo 6, del D.P.R. n. 633/72.

Di conseguenza, le operazioni effettuate fino al 31/12/2014, per le quali al 1° gennaio 2015 troverebbe applicazione il reverse charge, restano soggette al regime dell’IVA per cassa.

 

  1. REVERSE CHARGE ED ESPORTATORI ABITUALI

L’Agenzia delle entrate, nel documento di prassi in commento, prende in considerazione l’ipotesi in cui l’acquirente del servizio in reverse charge sia un esportatore abituale: l’Amministrazione chiarisce che, in presenza di una lettera d’intento, prevale l’inversione contabile che, per la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.

Quindi, qualora l’esportatore abituale emetta la lettera d’intento con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge, il fornitore deve emettere fattura ai sensi dell’articolo 17, c. 6, D.P.R. n. 633/72 e l’esportatore abituale non potrà utilizzare il plafond per tali operazioni.

Nella particolare ipotesi di un unico contratto, comprendente sia operazioni soggette ad inversione contabile, sia operazioni soggette ad IVA nella modalità ordinaria, occorre scomporre i corrispettivi, individuando, tra questi, quelli assoggettabili a reverse charge.

 

  1. PERIODO TRANSITORIO: NON SANZIONABILITA’

In considerazione dell’incertezza normativa verificatasi nel primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle entrate conferma  l’inapplicabilità delle sanzioni per le violazioni eventualmente commesse fino all’emanazione del documento di prassi. Quindi, eventuali irregolarità compiute nella fatturazione relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 fino al 27 marzo 2015, non sono sanzionate.

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