Con l’approvazione del decreto dell’Assessorato Regionale alla Formazione n. 1297_ del 28/02/2017 vengono definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile).
Come è noto, infatti, il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su detti impianti, e più precisamente:
A) IMPIANTI TERMOIDRAULICI
• biomasse per usi energetici
• pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione
• sistemi solari termici
B) IMPIANTI ELETTRICI
• sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici
Un’impresa che opera su queste tipologie di apparecchi e che ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni.
Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al 3 agosto 2013 dovranno, entro 3 anni:
effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere a – b art. 4 D.M. 37/08);
Il corso è destinato al Responsabile Tecnico (colui che possiede i requisiti abilitativi) e non potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo.