Il trattamento integrativo che deriva dal taglio del cuneo fiscale introdotto dalla manovra 2020 è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta (che può essere l’INPS, l’impresa o altro datore di lavoro dipendente), che è tenuto a versarlo in via automatica e senza richiesta da parte del lavoratore. Il quale deve però informarlo tempestivamente se non possiede o perde i requisiti richiesti.
Tutte le regole per applicare correttamente il beneficio fiscale in busta paga, a partire dalle retribuzioni e dai trattamenti di luglio, sono contenute nella circolare INPS 96/2020. Il documento di prassi attua le disposizioni dell‘articolo 1 del dl 3/2020, con tutti i dettagli su beneficiari, verifica del limite reddituale e adempimenti del sostituto d’imposta.
La circolare INPS descrive anche la procedura che i lavoratori devono seguire per comunicare variazioni di reddito o eventi che determinano la perdita del requisito e quindi la rinuncia alla detrazione.
Aumento in busta paga
Si tratta del trattamento integrativo fino a 100 euro al mese che deriva dal taglio del cuneo fiscale (in base al comma 7 della legge 160/2019), a vantaggio dei lavoratori dipendenti (e assimilati) fino a 28mila euro di reddito. Il beneficio fiscale ingloba però il precedente bonus Renzi, per cui i lavoratori che già percepivano 80 euro al mese ne prenderanno 20 in più (integrazione fino a 100 euro).
Per il 2020, essendo partito dal primo luglio, la somma totale annua sarà di 600 euro, che salgono 1200 euro nel 2021. Per i redditi da 28mila a 40mila euro, con diversi scaglioni, c’è un ulteriore beneficio ma solo per il secondo semestre 2020.