Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni (articolo 1 del dl 41/2021) destinati a tutte le Partite IVA. Si tratta di un ristoro proporzionale alla perdita di fatturato /ricavi / compensi registrata nel 2020 rispetto al 2019, che deve essere pari ad almeno il 30%, e spetta ai:
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Non è rilevante il regime fiscale di appartenenza (forfettario o meno).
Per ottenere il contributo a fondo perduto si dovrà fare domanda all’Agenzia delle Entrate (non sono ancora uscite le regole attuative, ma è questione di giorni). Per poterlo richiedere deve rientrare in tutti gli altri requisiti, a partire da quello dei ricavi. Se lei è in regime forfettario, il suo fatturato è presumibilmente inferiore ai 100mila euro: l’indennizzo nel suo caso sarà pari al 60% della perdita media mensile 2020 rispetto all’anno precedente. Con un minimo di mille euro.
Sono escluse da questo contributo a fondo perduto solo le Partite IVA che avevano già cessato l’attività al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) o che l’hanno attivata successivamente. Ci sono poi altre esclusioni, relative a particolari categorie come gli intermediari finanziari.
Cosa diversa sono invece gli indennizzi previsti, sempre dal nuovo Decreto (ad esempio per i venditori a domicilio gli stagionali e i lavoratori del turismo e dello spettacolo), che sono erogati in misura fissa e sono pensati per figure precarie che rientrano nelle gestioni INPS o sono autonomi senza partita IVA. E sono erogati su dall’INPS, mentre i contributi a fondo perduto sono erogati dall’Agenzia delle Entrate.