L’art. 3 – comma 1 – del D.L. 21/2022 ha stabilito un credito d’imposta pari al 15% per compensare i maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’agevolazione è rivolta alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”.
Questo credito d’imposta può essere usufruito da parte delle imprese che dimostrino che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Inoltre, come previsto per altre agevolazioni, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.
Per le imprese non energivore è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” entro il 31.12.2022 (risoluzione 18/E/2022).
Naturalmente la fruizione in compensazione del credito può avvenire anche in più soluzioni, però la comunicazione dell’opzione per l’utilizzo del credito in compensazione è irrevocabile e rende il credito stesso non cedibile.
Mentre l’impresa che intende cedere il credito del bonus energia dovrà presentare comunicazione dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022.
l’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022 – ha dettato le modalità di attuazione per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese, per le spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Si precisa che le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
Inoltre, secondo il conteso normativo di riferimento è previsto che:
- si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis del Decreto Rilancio, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (vedi allegato).
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento di cui sopra ha approvato il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche (vedi allegati) per comunicare telematicamente all’Agenzia le prime cessioni dei crediti e le relative disposizioni di attuazione, anche in merito alla tracciabilità delle successive cessioni.
Attenzione: ai fini della tracciabilità della cessione del credito d’imposta, si ricorda, che a ciascun credito ceduto viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali comunicazioni.
Si ricorda che i crediti sono cedibili solo per intero e che le cessioni sono tracciabili; l’utilizzo in compensazione del credito è alternativo alla cessione.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta può essere inviata direttamente dall’impresa beneficiaria del credito oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando sempre esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.