[fusion_text]Confartigianato ricorda che dal 1 gennaio 2015 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati (pubblicato il 20 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). Rispetto precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il nuovo Testo mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
Chi acquista F-gas deve essere in possesso della certificazione del personale (detto “patentino del frigorista”) oppure della certificazione della azienda. La copia di certificazione aziendale e/o personale è richiesta obbligatoriamente per i frigoristi, gli installatori e i manutentori. Mentre per costruttori, rivenditori e esportatori sono esenti da questo obbligo. Da precisare inoltre che anche coloro che, per la tipologia di attivita’ svolta, non saranno tenuti a fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare il tipo di utilizzo dei gas refrigeranti fluorurati (F-Gas).
i venditori hanno l’obbligo della creazione e il mantenimento per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso il numero delle loro certificazioni e le quantità di gas fluorurati acquistati.
nstallatori o manutentori e venditori dovranno tenere e rendere eventualmente disponibili, i registri di carico e scarico dei gas, contenenti informazioni relative agli acquirenti dei gas, evidenziando la quantità e il numero del certificato di ogni acquirente.
Inoltre dal 1 gennaio 2015 è inoltre definitivamente entrato in vigore il divieto di impiego e vendita del refrigerante R22[/fusion_text][imageframe lightbox=”no” style_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””] [/imageframe]