L’obbligo della visita medica per un dipendente è previsto quando deve andare a svolgere una mansione che comporti dei rischi e per cui è necessario che sia sottoposto a sorveglianza sanitaria. Questa è svolta da un medico competente, designato dal datore di lavoro, affinché possa verificare lo stato di salute del lavoratore e la sua idoneità alla mansione specifica cui è stato adibito. Nel caso in cui il dipendente si rifiuti di sottoporsi al controllo, il giudizio d’idoneità non potrà essere formulato e pertanto non sarà in grado di svolgere il lavoro che gli è stato assegnato in azienda.
l decreto correttivo n. 106 del 2009 ha introdotto la possibilità di sottoporre i lavoratori anche a controllo medico preventivo in fase preassuntiva, in poche parole prima che siano state portate a termine le procedure burocratiche per l’assunzione. Secondo l’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 legge, la visita preassuntiva può essere svolta dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, in base alla discrezione del datore di lavoro. Si tratta di un controllo sanitario facoltativo, che se fatto, non obbliga il medico competente a sottoporre il lavoratore anche a quello preventivo. L’accertamento medico, inoltre, è obbligatorio quando si assume un minore di diciotto anni (art. 8 della legge 977/67).
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